Amministrazione trasparente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, introduce le seguenti novità:

  • viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
  • viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
  • si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle P.A., salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
  • viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
  • si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – «Amministrazione trasparente» – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
  • viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.


Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 11 comma 1 definisce l’obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "Trasparenza, valutazione e merito" le seguenti informazioni:
  • il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
  • il Piano e la Relazione sulla performance;
  • l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
  • l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
  • nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
  • i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
  • le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
  • i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
  • gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.


Amministrazione Aperta
In base a quanto previsto dall'art.18 della legge 134 del 22.06.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 tutte le pubbliche amministrazioni nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", dovranno pubblicare:
  • sovvenzioni
  • contributi
  • sussidi
  • ausili finanziari
  • corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenza
  • vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 L.7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati
il cui importo nell'anno solare superi i 1000 €.

 
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