Descrizione
Il Sindaco rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Invita i cittadini che, non essendo già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, non più tardi del 31 luglio del corrente anno, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.